sabato 29 ottobre 2011

Tivoli: Pubblicata la delibera di Ricognizione delle Società Partecipate



  
   TIVOLI - Nella Città dell'Arte regole e divieti a volte sembrano proprio valere per molti, ma non per tutti.
   E' finalmente stata pubblicata la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 9 settembre 2011, l'ormai tristemente nota Ricognizione delle Società Partecipate, che, vi si legge, viene considerata approvata nonostante mancasse il numero sufficiente di voti: “VOTAZIONE FINALE  L’esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n° 15 (n° 14 consiglieri ed il Sindaco) (assenti votazione Tirrò, Russo, Di Lauro). Voti favorevoli n° 15. Il Presidente proclama l’esito della votazione in base al quale la proposta di deliberazione, comprensiva degli emendamenti innanzi approvati, è approvata all’unanimità dei presenti”.
   Recita però il Regolamento per il Consiglio Comunale all’ ART. 34 NUMERO LEGALE - MAGGIORANZE RICHIESTE: “1. E' necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del consiglio comunale, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare: - il rendiconto del Comune; - tutti gli atti relativi alla formazione di piano regolatore generale, piano per l'edilizia economica e popolare, piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonché i pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali sovraordinati; - l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; [...]”.
   E, nella determinazione, chiaramente, si “DELIBERA  Richiamando interamente quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n° 244/2007 e s.m.i., il mantenimento delle partecipazioni dei Comune di TIVOLI nelle società ASA TIVOLI SPA ed ACEA AT02 SPA per le motivazioni e presupposti richiamati”.

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